Pratiche comunali (cil,scia)

C.I.L. (Comunicazione Inizio Lavori)

La Comunicazione di Inizio Lavori (C.I.L.) è una pratica amministrativa che bisogna redigere prima dell’inizio dei lavori di ristrutturazione del proprio appartamento, ufficio, negozio, ecc. e rappresenta uno degli strumenti urbanistici più rilevanti. Con questa pratica oggi si può ristrutturare il proprio appartamento, si possono effettuare opere di manutenzione ordinaria o straordinaria sul proprio immobile. Le opere soggette a C.I.L. sono le opere non riconducibili ad attività edilizia libera o a S.C.I.A.: è pertanto richiesta la C.I.L. per opere di manutenzione straordinaria. Nessuna autorizzazione invece è prevista per gli interventi di manutenzione ordinaria, per i quali è prevista una semplice comunicazione da parte del proprietario dell’unità abitativa all’ufficio tecnico del  Comune.

La C.I.L. si presenta all’Ufficio Tecnico del Comune a firma di un Tecnico Abilitato alla progettazione (Ingegnere, Architetto, Geometra o Perito) e deve contenere un progetto grafico rappresentante lo stato di fatto e la situazione futura, una relazione tecnica in cui si descrivono nel dettaglio le opere da compiersi e i riferimenti normativi che interessano il provvedimento e la certificazione del fatto che il progettista si assume la responsabilità che le opere siano in conformità degli strumenti urbanistici vigenti al tempo dei lavori. In questo modo, la Pubblica Amministrazione scarica la responsabilità della correttezza delle operazioni sul Tecnico Abilitato.

S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività)

La SCIA sostituisce la DIA in tutte le norme nazionali e regionali nelle quali risulta citata. Quindi la DIA è stata del tutto annullata. La Segnalazione di Inizio Attività sostituisce ogni autorizzazione il cui rilascio dipenda esclusivamente da accertamento di requisiti. La SCIA deve essere integrata dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione.

La nuova disciplina prevede:

  • immediato inizio dell’attività tramite segnalazione dell’interessato, corredata di dichiarazioni sostitutive, atti di notorietà, attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, elaborati tecnici, ecc.;
  • nei 30 giorni successivi l’Amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti dannosi della stessa, salvo che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività;
  • decorso tale termine all’Amministrazione é consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico, culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica, la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente;
  • nei casi in cui la legge richieda l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni, salvo le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. I titoli abilitativi in edilizia sono, oltre l’attività libera, la Comunicazione, la Segnalazione (SCIA), il Permesso di costruire. Fornisco uno schema semplificato dei vari casi, per facilitare la comprensione del nuovo sistema.

Quadro dei Titoli Edilizi :

▪   Manutenzione ordinaria: libera, non occorre comunicare l’inizio lavori al Comune.

▪   Manutenzione straordinaria senza interventi sulle strutture: è soggetta a Comunicazione al Comune dell’inizio lavori con i dati     identificativi dell’impresa e con una relazione tecnica con progetto dei lavori “a firma di un tecnico abilitato il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa ne’ con il committente e che asseveri, sotto propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.”

▪   Manutenzione straordinaria su beni con vincolo storico-artistico o paesaggistico: ai sensi della legge 73/2010: Comunicazione con nulla-osta della soprintendenza o di altro Ente competente.

▪  Manutenzione straordinaria con interventi sulle strutture: SCIA.

▪  Manutenzione straordinaria con interventi sulle strutture, ma su beni vincolati:non si può utilizzare né la DIA (per gli interventi sulle strutture) né la SCIA (per la presenza del vincolo): perciò non resta che il Permesso di costruire.

▪   Ristrutturazioni che non modificano l’edificio : è applicabile la SCIA sempre che l’edificio non sia soggetto a vincoli.

▪   Nuove costruzioni: Permesso di costruire.

www.comune.bologna.it/urbanisticaedilizia 

CALCOLI STRUTTURALI

Dal 1° giugno 2010 trovano piena applicazione le “Norme per la riduzione del rischio sismico” In particolare si prevede che i lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l’autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto esecutivo riguardante le parti strutturali.

I nostri tecnici possono occuparsi di tutto ciò che riguarda i calcoli strutturali delle strutture; il calcolo strutturale è soggetto a normative e leggi costantemente in evoluzione. I nostri progettisti, nell’esecuzione dei calcoli strutturali in fase progettuale, realizzano un modello di calcolo ed un predimensionamento dell’opera.

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